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PASSAPORTO EUROPEO ANIMALI DOMESTICI,NUOVO REGOLAMENTO,SOPRA 5 E' COMMERCIO
E' concreto ed elevato il rischio che movimenti commerciali di cani, gatti e furetti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali quando tali animali sono introdotti in uno Stato membro. Per impedire questi comportamenti la Commissione Europea è intervenuta con il Regolamento n. 388/2010 del 6 maggio 2010 che fissa a 5 il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale.
Il nuovo provvedimento incide sull' applicazione del Regolamento (CE) n. 998/2003, quello del pet passport, che appunto stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. L'articolo 12 del regolamento 998 stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE (riguardante le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni) solo se in numero superiore a cinque e in provenienza da un Paese Terzo diverso da: Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano.
Al fine di evitare pratiche fraudolente la Commissione Europea ha ritenuto opportuno stabilire che l'assoggettamento alla Direttiva 92/65/CEE valga anche per i movimenti di animali da compagnia (cani, gatti, furetti, Invertebrati, escluse le api e i crostacei, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. e tutti gli uccelli esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE, Mammiferi: roditori e conigli domestici) quando il numero totale di animali introdotti in uno Stato membro è superiore a cinque e sia in provenienza da un altro Stato membro sia in provenienza dai Paesi sopra elencati
da AnmviOggi.it
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