Positano (SA) - Un divieto particolare parte da Positano in costiera amalfitana, il divieto di vendere animali in piazza, una scelta che riteniamo giusta, anche se i bambini rimangono incantati quando vedono gli animali nelle fiere, nella maggior parte dei casi questi animali subiscono dei maltrattamenti. Questa ordinanza è una scelta di civiltà da prendere come esempio per la costa d' Amalfi e Sorrento che Positanonews condivide, essendo da sempre a difesa degli animali e dei nostri amici a quattro zampe.
Di seguito riportiamo il dispositivo dell'ordinanza numero 25 del Comune
ORDINANZA N. 25 del 23/07/09
IL SINDACO
Ravvisata la necessità di emanare disposizioni, al fine di tutelare gli animali oggetto di maltrattamento, di utilizzo improprio e d’incuria, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che prevedono non solo sanzioni amministrative a carico dei responsabili, ma anche l’applicazione della sanzione accessoria della confisca dell’animale e del suo successivo affidamento a persona diversa dal proprietario;
Vista la Legge 14/08/1991 n. 281 “ Legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione al randagismo”;
Vista la Legge 02/12/1998 n. 434 “ Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo” (correlata alla L. 281/91);
Vista l’Ordinanza del 21/12/2001 del Ministero della Salute “ Misure cautelari per la tutela dei cani e dei gatti domestici” (correlata alla L. 281/91)
Viste le norme contro il maltrattamento degli animali previste dal Codice penale e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189
Visto il T.U.L.P.S art. 70;
Visto il T.U.E.L. emanato con D. L. gvo . n. 267/2000 all’art. 54;
Vista la Legge http://www.facebook.com/l/;07.08.1990 n. 241;
Vista la Legge del 24/11/1981 n. 689 all’art. 11 e seguenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Al fine di tutelare la vita e la salute degli animali, nonché la salute pubblica dalla vendita di eventuali animali malati.
ORDINA
1. Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietata la vendita di animali in fiere, sagre e mercati ambulanti, nonché su qualsiasi area pubblica in forma itinerante.
2. Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite di gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
Per le violazioni di cui sopra ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 è prevista una sanzione di Euro 200,00.
La conciliazione in via breve potrà avvenire, a norma dell’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 versando la somma indicata nel Verbale di contestazione entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione o notificazione.
La Polizia Municipale attraverso i suoi Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli altri Organi, preposti per legge o regolamento alla vigilanza zoofila, sono incaricati di osservare e fare osservare correttamente la presente ordinanza e di applicare le relative sanzioni.
A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge http://www.facebook.com/l/;07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Campania Sezione di Salerno, per eccesso di potere, per incompetenza o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e notificazione.
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ufficio Polizia Municipale, nella persona del Comandante sig. Ciro Guida.
Dalla residenza Municipale, 23/07/09
per assenza del Sindaco
IL VICESINDACO - Gaetano Marrone
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